Corruzione a Sperlonga

Dall’ipotesi di un concorso pubblico orientato alla gestione di contravvenzioni e punti patente, fino alle presunte interferenze sulle indagini e sui testimoni del processo Tiberio. La ricostruzione disponibile descrive un’indagine ampia della Procura di Latina, ma le responsabilità individuali restano da accertare nel contraddittorio processuale.

Un’indagine articolata, non limitata al concorso

L’inchiesta resa pubblica il 19 febbraio 2026 riguarda presunte condotte corruttive e altri reati nel Comune di Sperlonga. Le attività investigative sono attribuite alla Procura della Repubblica di Latina, al Nucleo operativo dei Carabinieri di Terracina e alla Stazione dei Carabinieri di Sperlonga; il periodo principalmente considerato dalle ricostruzioni disponibili si colloca tra maggio 2021 e gennaio 2022.

Il quadro investigativo non si esaurisce nel concorso per istruttore amministrativo. I filoni menzionati concernono infatti una vicenda urbanistica relativa a un’area già sottoposta a sequestro, la gestione di contravvenzioni e permessi di parcheggio, un presunto interessamento per una selezione nelle Forze Armate, la possibile rivelazione di informazioni investigative, i rapporti con due militari impegnati nelle precedenti indagini e le interlocuzioni con testimoni del processo denominato Tiberio.

La documentazione disponibile impone una cautela essenziale: essa ricostruisce fonti giornalistiche, contestazioni provvisorie e valutazioni cautelari, non sentenze irrevocabili. Per ciascun indagato occorrerà dunque distinguere tra il fatto storico, il contenuto integrale delle captazioni, la lettura investigativa, la gravità indiziaria valutata in sede cautelare e la prova che potrà eventualmente formarsi nel dibattimento.

Il sistema di relazioni ipotizzato dall’accusa

Nella prospettiva accusatoria, il sindaco Armando Cusani sarebbe stato il riferimento politico-amministrativo della rete; Giuseppe Mario Di Lelio, ex sottufficiale dei Carabinieri noto come “Ciccillo”, ne avrebbe costituito il raccordo operativo e informale, attivando contatti, organizzando incontri e veicolando richieste tra amministratori, funzionari e altri soggetti interessati a ottenere favori o interventi.

La ricostruzione riferisce anche di incontri riservati fuori dagli uffici e di cautele adottate per il timore di intercettazioni. In particolare, a Di Lelio sarebbero attribuite verifiche o bonifiche in locali, uffici comunali e autovetture usate dal sindaco, alla ricerca di eventuali dispositivi tecnici. Nel ragionamento cautelare, tali condotte sarebbero state considerate indici della consapevolezza delle investigazioni e della capacità di predisporre contromisure, non prova autonoma di responsabilità definitiva.

Il filo conduttore che emerge dalla ricostruzione è l’ipotizzato impiego di relazioni personali e istituzionali per conseguire risultati amministrativi, professionali o individuali, con possibili contropartite. È un’ipotesi accusatoria che dovrà essere verificata episodio per episodio, rispetto alla posizione personale di ciascun interessato.

Il concorso e le utilità ipotizzate

Il capitolo più strutturato riguarda un concorso per un posto di istruttore amministrativo al Comune di Sperlonga. Secondo il quadro contestato, vi avrebbero avuto ruoli Cusani, l’allora segretaria generale Massimina De Filippis, Giuseppe Mario Di Lelio, Giuseppe Grimaldi — ex colonnello dei Carabinieri e presidente della commissione — Giuseppe Di Lelio, agente della Polizia locale, e Vittoria Maggiarra, indicata come candidata favorita e poi divenuta responsabile dell’Area Territorio e Ambiente.

L’addebito non consisterebbe in una generica raccomandazione. Le fonti descrivono la presunta predisposizione anticipata delle tracce della prova scritta, la loro consegna o comunicazione alla candidata, la successiva anticipazione delle domande dell’orale e un meccanismo destinato a favorire la rinuncia della candidata collocata in posizione migliore, così da consentire lo scorrimento della graduatoria.

La Corte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza 30 giugno 2026, n. 24072, ha esaminato la vicenda nell’ambito cautelare. La decisione dà conto della ricostruzione del Tribunale del riesame, secondo cui le intercettazioni e i servizi di osservazione avrebbero delineato le fasi dell’accordo contestato, inclusa la predisposizione delle tracce, la loro consegna alla candidata, la correzione degli elaborati in violazione dell’anonimato e il tentativo di indurre la vincitrice a rinunciare.

La medesima decisione affronta il tema delle utilità che, secondo l’accusa, avrebbero rappresentato il corrispettivo dell’attività attribuita a Grimaldi: un possibile interessamento per trovare un’occupazione alla figlia, prospettato anche attraverso un incontro con un noto manager pubblico estraneo all’indagine; possibili nomine di natura politica; e la pubblicazione di ulteriori concorsi per personale amministrativo.

Sul piano astratto, la Cassazione ricorda che la corruzione propria di cui all’art. 319 del Codice penale può perfezionarsi con l’accettazione della promessa o con la dazione-ricezione dell’utilità; la concreta realizzazione dell’attività promessa e il suo risultato non sono, di per sé, decisivi per l’esistenza dell’accordo corruttivo. Tale principio, tuttavia, non sostituisce l’accertamento del fatto nel merito né anticipa un giudizio di colpevolezza degli indagati coinvolti nella vicenda di Sperlonga.

Quanto a Maggiarra, le fonti disponibili distinguono tra l’ipotetico orientamento della procedura a suo favore e la prova di una sua adesione consapevole a un accordo illecito. Il GIP non le avrebbe applicato una misura cautelare, ritenendo non sufficientemente dimostrato, per la fase cautelare, un suo contributo materiale o morale nello specifico episodio.

Urbanistica, Polizia locale e favori personali

Un altro filone riguarda l’Ufficio urbanistica del Comune e una situazione edilizia relativa a un’area precedentemente sequestrata dalla Guardia di finanza. L’accusa ipotizza pressioni di Cusani, De Filippis e altri soggetti sul responsabile dell’ufficio, Pietro D’Orazio, affinché fosse adottato un provvedimento idoneo a consentire la prosecuzione dei lavori e, successivamente, a favorire il dissequestro.

Le ricostruzioni giornalistiche menzionano otto contatti telefonici tra De Filippis e D’Orazio nella stessa giornata. Quest’ultimo avrebbe mantenuto una posizione contraria, ritenendo che la questione non potesse essere risolta mediante una rappresentazione amministrativa difforme da quella che considerava corretta; il privato interessato è indicato dalle fonti come un sacerdote.

Il dossier riferisce poi di contestazioni a carico di Giuseppe Di Lelio, agente della Polizia locale e persona distinta dall’ex sottufficiale “Ciccillo”. L’ipotesi è che il rapporto personale con quest’ultimo fosse utilizzato per interventi su contravvenzioni, permessi di parcheggio e comunicazioni alla Motorizzazione relative alla decurtazione di punti della patente. In un episodio, un’infrazione comportante sei punti sarebbe stata ricondotta a una violazione da due punti.

Tra gli stralci riportati dalle fonti, e che richiedono comunque la verifica delle registrazioni e del loro contesto, figurano le espressioni: “il vigile nostro”, “La multa dammela a me” e “I punti è una situazione che poi se ne parla…”.

Secondo la ricostruzione investigativa, il rapporto non sarebbe stato unilaterale. Il figlio dell’agente avrebbe partecipato a una selezione nelle Forze Armate e, dopo il superamento di una fase preselettiva, il padre avrebbe chiesto a Ciccillo di interessare il sindaco; le fonti riportano anche un contatto con un colonnello della Guardia di finanza. L’accusa interpreta il complesso come possibile scambio fra interventi sulle sanzioni e interessamenti per il figlio.

L’allarme sulle indagini e il capitolo Tiberio

Il luogotenente dei Carabinieri Gianluigi Simonelli, in servizio alla Tenenza di Fondi, è indicato nel filone relativo alla presunta rivelazione dell’esistenza di attività investigative sul Comune di Sperlonga, comprese attività tecniche. La frase attribuitagli dalle fonti è: “Stanno a fa’ l’indagine sul Comune, però so che hanno i telefoni sotto, tengono questa sala”.

La rilevanza dell’episodio risiederebbe nel possibile vantaggio informativo per gli interessati, i quali avrebbero potuto adottare condotte idonee a eludere o compromettere le investigazioni. Il dossier richiama, senza fissare una qualificazione definitiva per il singolo fatto, le ipotesi di rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento.

L’art. 326 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri connessi alla funzione o abusando della qualità, riveli o agevoli la conoscenza di notizie d’ufficio destinate a rimanere segrete; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, salve le ulteriori distinzioni contenute nella norma. Per notizie segrete concernenti un procedimento penale, l’art. 379-bis c.p. prevede una distinta fattispecie, applicabile salvo che il fatto integri un reato più grave.

Un ulteriore capitolo riguarda Salvatore Capasso e Ciro De Stasio, militari collegati alle precedenti indagini Tiberio. Dopo la ricezione di un avviso relativo alla proroga delle indagini, Cusani e Di Lelio avrebbero cercato informazioni potenzialmente compromettenti sui due investigatori, con l’obiettivo contestato di ottenere il trasferimento di Capasso attraverso contatti nell’Arma e, secondo le fonti, presso uffici ministeriali.

Vi è poi il tema dei testimoni del processo Tiberio. Le fonti riferiscono di accompagnamenti in Tribunale e contatti con persone chiamate a deporre, nonché dello stralcio: “Dovete dire che non l’avete mai visto”. Anche in questo caso, il materiale disponibile non sostituisce la trascrizione completa: per valutarne portata e rilevanza sarebbero necessari data, identità degli interlocutori, destinatari, contesto e registrazione integrale della conversazione.

Misure cautelari, Cassazione e stato del procedimento

Secondo le fonti raccolte, Giuseppe Mario Di Lelio e Giuseppe Grimaldi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari; per Gianluigi Simonelli e per l’agente della Polizia locale Giuseppe Di Lelio sarebbe stata disposta l’interdizione per dodici mesi. Non sono invece riportate misure cautelari per Cusani, De Filippis e Maggiarra.

L’assenza di misura non equivale né all’assenza di contestazioni né a un proscioglimento. Nel caso di Cusani, il GIP avrebbe ravvisato elementi relativi al pericolo di reiterazione e all’inquinamento probatorio, ma non avrebbe applicato la misura richiesta dalla Procura — l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — reputandola inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari individuate.

La Cassazione, nella sentenza n. 24072/2026, ha respinto il ricorso esaminato e ha ricordato che il pericolo di reiterazione deve risultare da una valutazione prognostica concreta, calibrata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale; la distanza temporale dai fatti richiede una motivazione tanto più accurata, ma non la dimostrazione di una specifica occasione imminente di recidiva. Il giudizio cautelare, per sua natura, rimane distinto dalla decisione sul merito dell’imputazione e dalla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Per Di Lelio “Ciccillo”, il dossier riferisce di un annullamento con rinvio limitato alla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso dai fatti. Un simile intervento non comporta automaticamente l’esclusione delle contestazioni: riguarda il diverso piano della permanenza delle condizioni per una misura personale.

Le difese avrebbero inoltre sollevato eccezioni sui decreti autorizzativi delle intercettazioni e sulla disponibilità o consegna delle registrazioni; secondo le ricostruzioni giornalistiche, il GIP le avrebbe respinte ritenendo preservato il diritto di difesa. La questione è centrale, poiché una parte rilevante del quadro indiziario descritto poggia sulle captazioni e sulla loro interpretazione.

I punti ancora da verificare

Nel giugno 2026 sarebbe stata fissata l’udienza preliminare per gli indagati davanti al GUP del Tribunale di Latina, ma lo stato processuale aggiornato di ogni posizione richiede il controllo dei provvedimenti più recenti.

La verifica professionale del caso richiede soprattutto l’ordinanza integrale del GIP del 13 febbraio 2026, l’informativa conclusiva dei Carabinieri, i singoli capi d’imputazione, i decreti e i supporti delle intercettazioni, i verbali della procedura concorsuale, gli atti urbanistici e la documentazione su contravvenzioni e comunicazioni alla Motorizzazione.

L’inchiesta di Sperlonga si presenta quindi come un procedimento complesso, nel quale i diversi filoni sono accomunati, secondo l’accusa, da una rete di rapporti e da un meccanismo di favori reciproci. Ma il passaggio dalle intercettazioni e dagli elementi cautelari alla responsabilità penale individuale resta interamente affidato alla verifica processuale e alle garanzie del contraddittorio.